Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

 

Roma, 10 gennaio 2017

 

Circolare n. 3/2017

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Differimento del regime sanzionatorio – Art. 12 D.L. 30.12.2016, n.244, su G.U. n. 304 del 30.12.2016.

 

Ancora una volta il decreto Milleproroghe ha fatto slittare la data dalla quale si applicheranno le sanzioni per il mancato utilizzo del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Peraltro a differenza degli anni passati la norma in esame non ha previsto una generica proroga di un anno ma ha disposto che l’applicazione delle predette sanzioni non avverrà fino alla data di subentro nella gestione del servizio del nuovo concessionario, e comunque non oltre l’1 gennaio 2018 (in precedenza 1 gennaio 2017). Fino a quel momento pertanto, continuando ad applicarsi il cosiddetto sistema del doppio binario basato sulla convivenza degli adempimenti telematici propri del SISTRI con quelli cartacei del vecchio regime (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD-Modello Unico Dichiarazione Ambientale), si applicheranno le sole sanzioni relative a questi ultimi adempimenti.

Si rammenta che le sanzioni relative alla mancata iscrizione al SISTRI o al mancato versamento dei contributi annuali trovano applicazione già dal 2015 seppure in misura ridotta del 50%; anche tale riduzione è stata prorogata fino alla data di subentro nella gestione del servizio del nuovo concessionario, e comunque non oltre l’1 gennaio 2018 (in precedenza 1 gennaio 2017).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.1/2016

Codirettore

Allegato uno

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n.304 del 30.12.2016

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla

proroga e definizione di termini di  prossima  scadenza  al  fine  di

garantire la  continuita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione

amministrativa;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 29 dicembre 2016;

  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 12

              Proroga di termini in materia di ambiente

  1. All'articolo  11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al  31  dicembre

2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data  del  subentro

nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato

con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31

dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fino

alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del

concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e

comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le  sanzioni  di   cui

all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

  b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le  parole:  «al

31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data  del  subentro  nella

gestione del servizio da parte del concessionario individuato con  le

procedure di cui al presente  comma,  e  comunque  non  oltre  il  31

dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,  dopo  le  parole:  «10

milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel

limite massimo di 10  milioni  di  euro,  in  ragione  dell'effettivo

espletamento del servizio  svolto  nel  corso  dell'anno  2017.»;  al

quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO